Statuto

Statuto Associazione "La Cura di Sé"

1. L’associazione è una associazione senza fini di lucro, né diretto né indiretto, che si basa su norme organizzative
ispirate ai principi costituzionali e a criteri di trasparenza amministrativa, nonché alla partecipazione democratica
dei soci alla vita associativa e alla formazione degli organi sociali.

2. L’associazione ha durata illimitata.

3. L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei
propri aderenti.

4. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi e sezioni staccate anche in altri comuni italiani, senza necessità di una
deliberazione assembleare
.

1. L’Associazione prosegue finalità culturali ed educative di sostegno alle persone che vivono esperienze di
fragilità, di dolore, di sofferenza e disagio psichico, o che comunque intendano intraprendere un percorso di
conoscenza di sé. L’Associazione annette a queste finalità il senso di utilità sociale, nella convinzione che buone
pratiche, volte alla conoscenza e alla cura di sé, possano sostenere il benessere psicologico e fisico e siano utili a
prevenire stati di malessere e di patologia. L’Associazione contribuisce alla realizzazione di progetti di aiuto e di
appoggio, anche in collaborazione con altre associazioni, attraverso corsi di scrittura terapeutica biografica, attività
di counselling, consulenza psicologica. Tali attività saranno rese note con ogni mezzo mediatico, nonché attraverso
la produzione di opere editoriali e con altre modalità che potranno essere individuate
.

1. Possono aderire all’Associazione, assumendo a tutti gli effetti la qualifica di soci, tutti i cittadini che dichiarano
di accettare lo Statuto e di impegnarsi a operare concretamente per realizzare gli scopi e le finalità
dell’Associazione.

2. Il numero dei soci è illimitato.

1. Nella domanda di ammissione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto
dell’Associazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in
esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

2. I soci cessano di appartenere all’Associazione, senza oneri per gli stessi:

a) per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) per mancato versamento della quota associativa per due anni;

c) per decesso;

d) nei casi di gravi inadempienze alle norme statutarie o per motivi di ordine morale

3. L’esclusione nei casi previsti dalle lett. b) e d) del precedente comma, sono deliberate dal Consiglio Direttivo,
nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Le decisioni del Consiglio Direttivo in merito all’ammissione e all’espulsione sono appellabili dagli interessati
avanti al Consiglio dei probiviri.

1. I soci hanno pari diritti, doveri e dignità. L’Associazione garantisce i diritti inviolabili della persona all’ interno
della vita associativa.

2. La quota associativa a carico dei soci è deliberata dall’Assemblea. La quota è annuale e non è restituibile in caso
di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese
dell’Associazione, con il versamento di contributi straordinari deliberati dall’Assemblea.

3. I soci hanno diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, purché siano in regola con il pagamento della quota associativa e di votare
direttamente o per delega;

b) di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

c) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione, contribuendo altresì alla loro programmazione e
organizzazione;

d) di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;

e) di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, senza oneri per gli stessi.

4. I Soci sono obbligati:

a) a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) a pagare la quota associativa;

c) a svolgere le attività preventivamente concordate;
d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

L’Associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento da:
a) quote associative e contributi dei soci;

b) contributi e liberalità da privati;

c) contributi dello Stato, della Regione, di enti e istituzioni pubbliche;

d) donazioni e lasciti testamentari;

e) contributi derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati;

1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei probiviri, se costituito;.

2.Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite.

3. La carica di Presidente onorario è conferita al Prof. Eugenio Borgna.

1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi
rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

2. I compiti dell’Assemblea sono:

a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, nonché i componenti del Collegio dei probiviri, se costituito;

b) approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

c) approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

d) deliberare in merito alle richieste di Statuto;

e) fissare l’ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico dei soci;

f) deliberare lo scioglimento, nominare il liquidatore e disporre in merito alla devoluzione dei beni.

3. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Associazione.

4. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta si renda
necessaria per le esigenze dell’Associazione. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, è reso
pubblico con affissione presso la sede sociale e con lettera o comunicazione mail inviata ai soci, da recapitare
almeno cinque giorni prima.

5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo
dei soci: in tal caso il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di convocare l’Assemblea sulle questioni indicate dai
richiedenti, con avviso che deve essere comunicato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, e l’Assemblea
deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

6. L’Assemblea ordinaria viene convocata per l’approvazione:

a) del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;

b) della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell’anno precedente.

7. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci,
presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei
soci, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

8. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le
richieste di modificazione dello Statuto, per le quali è richiesta la presenza di tre quarti dei soci e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti, nonché per la deliberazione di scioglimento, per la quale è richiesto il voto
favorevole dei tre quarti dei soci.

9. Di ogni Assemblea verrà redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente o dal Vice Presidente e dal
Segretario ed annotato nell’apposito libro sociale.

10. Il libro sociale contenente le deliberazioni dell
Assemblea è conservato a cura del Segretario e rimane
depositato nella sede sociale a disposizione dei soci per la libera consultazione.

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre a un massimo di
cinque componenti, secondo quanto la stessa Assemblea intenderà deliberare. Essi decadono qualora risultino

assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente dell’Associazione e
un Vice Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, nonché
quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro
venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Compete al Consiglio Direttivo:
a) fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;

b) redigere e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di novembre e
il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all’anno interessato;

c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato
dall’Assemblea, promovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

d) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

e) nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo;

f) accogliere o respingere, previo contraddittorio, le domande degli aspiranti soci;

g) deliberare in merito alla perdita della qualifica di socio e in merito alle espulsioni, nel rispetto del
contraddittorio;

h) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal
Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione
riguardanti la normale gestione dell’organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria
amministrazione.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, gli astenuti concorrono a
formare il numero legale. Le votazioni avvengono per appello nominale o per scrutinio segreto; quest’ultima
modalità sarà adottata ogni qualvolta si tratti di decisioni concernenti persone.

Di ogni adunanza dovrà essere redatto verbale che il Presidente e il Segretario avranno l’obbligo di sottoscrivere
e di annotare nell’apposito libro sociale, il quale sarà conservato a cura del Segretario, e depositato presso la sede
sociale a disposizione dei soci per la libera consultazione.

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.. Il Presidente
cessa dalla carica alla scadenza del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Egli rappresenta l’Associazione, presiede le riunioni
del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, vigila sulla corretta osservanza delle norme che regolano l’Associazione
e sull’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei confronti dei soci che dei
terzi nonché la rappresentanza dell’Associazione nei giudizi, con facoltà di nominare avvocati e procuratori
nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti qualsiasi autorità giudiziaria.

1. In caso di decadenza o dimissioni di uno dei suoi componenti, Il Consiglio Direttivo provvede alla sua
sostituzione con il primo dei non eletti alla carica di consigliere; in mancanza si provvederà alla sostituzione con
una nuova elezione da parte dell’Assemblea, convocata entro tre mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente, sino alla
convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo presidente, a nonna dell’art. 10,
comma 1
.

1. Il Segretario, eletto a norma dell’art. 9, comma 4, lett. e), svolge compiti di natura amministrativa e
organizzativa, con delega all’emissione di mandati di pagamento per conto dell’Associazione e con autorizzazione a
ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri sociali, dei bilanci, della
documentazione contabile dell’Associazione.

1. Il Collegio dei probiviri, se costituito, è composto da tre componenti, eletti dall’Assemblea fra i soci non
ricoprenti cariche negli organi sociali. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Esso decide ex bono ed equo sulle controversie tra organi dell’Associazione e tra questi e singoli soci, dopo aver
esperito ogni tentativo di composizione amichevole. Il Collegio decide altresì sui ricorsi presentati dai soci in caso
di espulsione non vincolanti.

1. L’esercizio sociale é dagli aspiranti soci in caso di mancata ammissione. Le decisioni del Collegio dei Probiviri
sono inappellabili e vi ha durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno
.

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno
un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti
dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dallAssemblea
dei soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Nella stessa seduta si provvederà alla nomina di uno o
più liquidatori, determinandone i poteri. I beni che residuano dopo l
esaurimento della liquidazione sono devoluti ad
altre associazioni o enti operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell’Assemblea, nel rispetto
dell’art. 2 della Legge Regionale 16 settembre 1996 n. 28. In ogni caso, il patrimonio sociale non potrà essere
ridistribuito tra i soci
.

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile nonché alle vigenti
disposizioni legislative in materia di associazioni, con particolare riferimento alla Legge Regionale 14 febbraio
2004 n. 1.


Letto, firmato e sottoscritto – Milano, 3 febbraio 2012

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